La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale cfr Circolare Inps n° 19 del 01-02-2022);
  • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età;
  • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili.

Novità importanti per le pensioni di reversibilità alla luce della sentenza n. 88/2022.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 9 febbraio 2022 depositata il 5 aprile 2022 ha ampliato il diritto di ricevere la pensione di reversibilità a carico dei nipoti maggiorenni inabili, come già previsto per i nipoti minori a carico.

La Corte costituzionale ha affermato che “la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. In particolare si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi”.

Il caso era stato sollevato dalla Cassazione, sezione lavoro, poiché il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore rilevando che il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952 n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. Tale norma è stata integrata poi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999, anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni.

Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi, ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità.

La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che la sentenza del 1999 ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente per salvaguardare una condizione di minore capacità che è comune ai soggetti minorenni come ai soggetti incapaci di intendere e di volere maggiorenni.

Inoltre secondo la consulta se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito per la predetta condizione.

Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.