La legge di conversione del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Aiuti bis) - pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 – ha introdotto delle modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’art. 545c.p.c.

Ai sensi dell’art. 21bis di suddetta legge il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità

che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Tale modifica costituisce un gesto di umanità poiché ora chi riceve pensioni veramente irrisorie con cui è difficile arrivare alla fine del mese potrà godere di un limite all’impignorabilità più alto (da € 750,00 a € 1.000,00).

L’innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde a una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale, in base all’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Si tratta di una ratio meritevole di ampia considerazione specie dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nel 2007.

Non è inutile ricordare che sulla garanzia del minimo vitale, a giustificazione della compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione in proporzione all’entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale, si sono susseguiti molteplici e significativi interventi della Corte costituzionale sulla necessità di assicurare al pensionato mezzi adeguati e sopperire alle sue esigenze di vita e, per la parte residua, nei limiti del quinto. Pertanto, nell’inerzia del legislatore, la giurisprudenza di legittimità ha contribuito a superare l’incerta determinazione del minimo vitale da garantire ai pensionati, riconoscendo che spettasse al giudice dell’esecuzione il compito di individuare l’importo più idoneo a soddisfare l’esigenza di assicurare al pensionato sufficienti e adeguati mezzi di vita.